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Utenze non domestiche: Comunicazione conferimento rifiuti fuori dal servizio pubblico

La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma  12,  del decreto legislativo 3 settembre  2020,  n.  116  deve  essere  comunicata  al comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. 

Comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

« Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».
 

Definizione 

articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2:  i  rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater  prodotti  dalle attivita’ riportate nell’allegato L-quinquies;